![Elezioni regionali in Lombardia del 2023 Elezioni regionali in Lombardia del 2023](/modules/owlapps_apps/img/errorimg.png)
Le elezioni regionali in Lombardia del 2023 si sono tenute il 12 e 13 febbraio per l'elezione del Presidente e del Consiglio regionale dell'omonima regione italiana.
I seggi elettorali sono stati aperti dalle 7 alle 23 di domenica 12 febbraio e dalle 7 alle 15 di lunedì 13 febbraio.
Sono state indette con decreto n. 982 del 16 dicembre 2022 dal Presidente uscente Attilio Fontana. Le norme per queste elezioni sono contenute nella Legge Regionale 31 ottobre 2012, n.17. La normativa prevede l'elezione di un Consiglio regionale composto da 80 Consiglieri, eletti con sistema proporzionale sulla base delle liste provinciali. Il Presidente della Regione sarà il candidato con il maggior numero di voti, non essendo previsto il ballottaggio.
Le votazioni si sono svolte in contemporanea alle elezioni in Lazio.
Il Consiglio regionale è composto da ottanta consiglieri, compreso il Presidente della Regione. Gli altri 79 consiglieri regionali sono eletti con criterio proporzionale sulla base di liste circoscrizionali concorrenti collegate a un candidato presidente, con applicazione di un premio di maggioranza in favore delle liste collegate al presidente eletto.
Le circoscrizioni elettorali coincidono con i territori delle province lombarde esistenti al 1º gennaio 2012. Ogni lista circoscrizionale è raggruppata a livello regionale; ogni gruppo di liste deve essere presente almeno in cinque province. In ogni circoscrizione perciò un candidato presidente può essere collegato a più d'una lista. Gli elettori dispongono di un voto per il candidato presidente e di un voto per una lista provinciale, nonché di un voto di preferenza per uno dei candidati della lista votata. Si può votare per un candidato presidente e per una lista collegata a un altro candidato presidente (cd. "voto disgiunto"). È eletto Presidente della Regione il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Alle liste collegate al presidente eletto è assegnato un premio di maggioranza variabile: almeno il 55% dei seggi assegnati al Consiglio regionale se il candidato proclamato eletto Presidente della Regione ha ottenuto meno del 40% dei voti validi; almeno il 60% dei seggi assegnati al Consiglio regionale se il candidato proclamato eletto Presidente della Regione ha ottenuto una percentuale di voti validi pari al 40% o superiore.
Le liste collegate al presidente eletto non possono comunque ottenere più del 70% dei seggi. I seggi restanti sono ripartiti, con metodo proporzionale, tra le liste collegate ai candidati alla presidenza non eletti. I seggi sono attribuiti a livello regionale con Metodo D'Hondt ai diversi gruppi di liste e distribuiti quindi alle liste provinciali appartenenti al singolo gruppo. Partecipano all'assegnazione dei seggi i gruppi di liste che abbiano ottenuto a livello regionale almeno il 3% dei voti espressi, ovvero che siano collegati a un candidato presidente che abbia ottenuto almeno il 5% dei voti validi. È eletto consigliere il candidato alla carica di Presidente secondo classificato, con riserva al medesimo dell'ultimo dei quozienti spettanti ai gruppi di liste collegati. Secondo la legge Tatarella, erano eletti sul territorio soltanto 64 consiglieri, mentre 16 erano eletti in una lista regionale (cd. listino), guidata dal candidato presidente. La lista regionale prima classificata, perciò, eleggeva il presidente della Regione e 15 consiglieri "blindati" (poiché non sottoposti singolarmente al voto popolare).
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